Archivi giornalieri: 20/05/2016

Arringa Avv. Saverio Senese – Udienza 20.05.2016

Parola alla difesa di Schettino

La discussione dei motivi di appello a Firenze dell’Avvocato Saverio Senese, nuovo difensore di Schettino, successiva a quella tenuta ieri dall’avvocato Donato Laino, apre con modi garbati, seppure nella pretesa abbastanza arrogante di giungere all’inverosimile risultato di una assoluzione in appello, e retoricamente rivolgendosi di continuo – anche girandosi fisicamente – alla platea di ascoltatori che, alle spalle dei banchi dei difensori togati, assiste alla udienza: uno sparuto gruppo di giornalisti disarmati dalle telecamere (stavolta non ammesse in aula), a cui il legale dice di non voler dare alcun peso ulteriore nella vicenda processuale, fin troppo infiltrata da sovraesposizione mediatica, eppure continuando più volte a riportare nel suo argomentare riferimenti giornalistici ed interviste dallo stesso rilasciate – ed un gruppo di una ventina di giovani studenti di giurisprudenza – che oggi sembrano essere presenti a suo uso e consumo – mostrando subito la provenienza formativa dell’Avv. Senese e la sua evidente esperienza in processi per criminalità organizzata: nella arringa difensiva tenta infatti, come prima cosa, di smontare la attendibilità dei testi, poiché – a suo dire – sarebbero tutti interessati ad attribuire la colpa interamente a Schettino al fine di elidere le proprie responsabilità anche di natura penale. La sensazione è che “ricicli” argomenti più volte trattati su collaboratori di giustizia e sulla utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei pentiti nei confronti dell’imputato. Completamente fuori tema quindi, a nostro parere, rispetto al caso di specie: sarebbe stato invece pertinente e di una certa efficacia sottolineare il fatto che praticamente tutti i testi chiave erano e restano dipendenti al soldo di Costa Crociere, testi spesso accompagnati in aula a Grosseto dagli avvocati della compagnia, sentiti in audit interni prima che dalla autorità giudiziaria e che hanno ricevuto risarcimenti ed indennizzi immediati ed enormemente superiori ai passeggeri. E che in molti casi sono stati promossi, premiati dalla Compagnia anche nel caso di dipendenti inizialmente coimputati di Schettino in concorso tra loro per i reati di naufragio, omicidio plurimo e lesioni, e hanno poi patteggiato la pena, come nel caso di Ferrarini. Su questo argomento non dice nulla.

 

Parla invece ed a lungo di errori grossolani della sentenza, ne avrebbe contati 120 – 130 nella decisione di primo grado, della intenzione della procura di dare ragione a De Falco a tutti i costi e di una volontà di privilegiare le sensazioni e le interpretazioni sulle prove certe. A partire, appunto, dalle dichiarazioni dei testi.

Attacca – senza però essere convincente sui motivi alla base dei motivi di inutilizzabilità – la testimonianza di Canessa, Coronica, Ambrosio, Ursino, Pilon, Ferrarini, Iannello e così via dicendo, sostenendo che si debba procedere alla cd. prova di resistenza – ovverosia verificare se – venendo meno questi argomenti di accusa, l’impianto logico accusatorio sia in grado di resistere e la sentenza possa pervenire comunque ad una affermazione certa di responsabilità penale dell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio. Come nella cultura del diritto di difesa e garanzia della presunzione di innocenza dell’indagato, prima, e dell’imputato poi, che continua a invocare rivolgendosi alla Corte. Chiede al Collegio di appello di togliere di mezzo, una ad una, tutte le testimonianze, arrivando poi anche a voler eliminare dalle fonti di prova l’interrogatorio di garanzia dello stesso Schettino poiché sarebbe stato reso in una condizione di prostrazione psicologica del comandante, e quindi non utilizzabile come fonte di responsabilità sicura stante le sue dichiarazioni autoaccusatorie. Dimentica forse però che, pur sgombrando la motivazione da questo elementi di supporto, restano i 150 faldoni di dati, la timeline, le registrazioni del VDR, le perizie e tutti quegli altri elementi dai quali emerge una ineludibile catena causale: riuscire ad allargare il tema delle responsabilità verso i sottoposti, e perfino verso la Compagnia, non elimina ne alleggerisce quelle dell’imputato. Non riesce quindi l’avv Senese ad interrompere il nesso causale ed eziologico tra le condotte di Schettino e gli eventi delittuosi che gli sono stati contestati, perché per quanto ci siano responsabilità ed errori pure di altri, l’antecedente causale principale è tutto e solo suo. Non riesce a convincere nel voler smontare due anni di processo tramite qualche singolo elemento di incongruità.

La difesa del Comamdante Schettino prosegue infatti nel voler affermare che, a suo modo di vedere, le prove non ci sono e quelle che ci sono, sono state lette nella maniera sbagliata: “Io non dico mai che Francesco Schettino è innocente, dico solo che non ci sono le prove per condannarlo“, ha detto Senese, sostenendo invece il disprezzo delle regole processuali più elementari da parte del tribunale di Grosseto; insomma l’imputato, sarebbe stato vittima di un accanimento unico;

Schettino – ha continuato la difesa – non ha mezzi, non ha soldi. Noi della difesa non abbiamo i potenti mezzi che ha l’accusa“. Passando poi al tema dell’abbandono della nave l’arringa si perde nella vacuità della richiesta di cancellare in tutto il mondo la immagine di Schettino come l’esempio della peggiore napoletanità. Si sarebbe continuato a chiamarlo Comandante anche quando era a terra ed ormai un naufrago come gli altri, solo per potergli addossare responsabilità che non aveva più! Senese afferma addirittura che vi sarebbe la prova provata, nelle stesse carte dell’indagine, che il Comandante era certo che fossero sbarcati tutti, eppure il tribunale ha preferito accogliere suggestioni psicologiche per condannare Schettino.

Dopo la pausa, l’avvocato Senese sembra recuperare lucidità e torna, in chiusura del suo intervento, su un terreno a lui più congeniale, più sostenibile e molto ben argomentato: quello delle cd. subordinate, ovverosia la richiesta di una diminuzione della pena di 16 anni già comminata nel precedente grado, attraverso il possibile – doveroso – riconoscimento delle attenuanti generiche, negate dal tribunale sulla base di argomentazioni davvero contraddittorie, per come espresse dai giudici grossetani: si sarebbe difeso cercando di scaricare la propria responsabilità dandola ad altri, in un paese, come il nostro, dove difendersi – perfino mentendo – è un diritto. E l’incensuratezza e comportamento processuale del Comandante non dovrebbero -secondo la arringa difensiva, essere disconosciute nuovamente dalla Corte d’Appello.

Una buona chiusura, tutto sommato, con un tocco accettabilmente umano ad un processo che tratta di pene prossime all’ergastolo, con il finale richiamo alla funzione riabilitativa della pena, incompatibile con una condanna a 27 anni di carcere, come richiesta dalla accusa.

Dopo le repliche del PM E PG, previste sempre per oggi, il 23.05 si passa alle repliche parti civili, 27.05 repliche della responsabile civile Costa Crociere e il 31.05 camera di consiglio per la sentenza.